IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede  che,  con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  tenendo  conto  delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili
d'imposta  o  delle  esigenze   organizzative   dell'amministrazione,
possono essere modificati i termini riguardanti gli  adempimenti  dei
contribuenti  relativi  a  imposte  e   contributi,   prevedendo   la
possibilita' che, in caso di differimento del pagamento non superiore
ai primi venti giorni, possa non essere  applicata  la  maggiorazione
dello 0,40 per cento mensile; 
  Visto l'art. 11, comma 7, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.
174, che introduce, in relazione al sisma del mese  di  maggio  2012,
una particolare modalita' di finanziamento a favore dei  titolari  di
reddito d'impresa per il pagamento dei tributi,  contributi  e  premi
sospesi, nonche' per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al
30 giugno 2013; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  22
ottobre  2012,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  modello  di
comunicazione dei dati per l'accesso al  finanziamento  dei  tributi,
dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi   per
l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art.  11,  comma  11,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
  Considerato che la nuova modalita' di finanziamento introdotta  dal
decreto-legge n. 174 del 2012  reca  specifici  adempimenti  connessi
all'accesso al finanziamento agevolato da parte  dei  contribuenti  e
degli intermediari; 
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  disporre   un   differimento   dei
pagamenti in scadenza nel periodo  dal  1°al  16  dicembre  2012  per
favorire l'accesso,  da  parte  dei  contribuenti  interessati,  alla
particolare disciplina di finanziamento agevolato prevista  dall'art.
11 del decreto-legge n. 174 del 2012; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Termini per l'effettuazione di versamenti 
             per il periodo 1° dicembre-16 dicembre 2012 
 
  1. Relativamente ai soggetti che accedono al finanziamento  di  cui
all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  il
termine ultimo per i pagamenti di tributi,  contributi  e  premi  che
scadono nel periodo compreso dal 1° al 16 dicembre 2012 e' fissato al
17 dicembre 2012. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 ottobre 2012 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                     Monti            
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli